“ Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria
"A.S.D. ASTREA"
STATUTO SOCIALE
Art. 1L'Associazione Sportiva "ASTREA" ha sede in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Art. 2L'Associazione svolge attività sportiva calcistica quale rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria e partecipa a campionati e tornei di qualunque Serie organizzati dalle federazioni calcistiche formalmente riconosciute.
Art. 3Gli atleti possono svolgere attività sportiva per l'Associazione solo se abilitati sul piano sanitario, previi accertamenti medici condotti secondo la vigente normativa.
Art. 4Gli atleti tesserati con l’Associazione non possono partecipare agare o manifestazioni diverse da quelle ufficiali senza autorizzazionee nell'ambito dell’attività devono attenersi:
·alle norme tecniche del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio
·alle direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
Art. 5La posizione di atleta è attestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 6In virtù di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 190, agli atleti tesserati dall'Associazione non si applicano le norme di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, incompatibili con la qualifica di pubblici dipendenti rivestita dagli stessi.
L’Associazione, in quanto organo di una Amministrazione pubblica non può costituirsi nelle forme societarie previste dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91.
Art. 7Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l’espletamento dell'attività.
Art. 8Gli atleti, stante la necessità di allenarsi in gruppo, di operare in ambiti comuni al fine di svolgere le quotidiane attività di preparazione e disputare le gare domenicali, sono assegnati all’Istituto Superiore di Studi Penitenziari.
Al termine dell’attività agonistica gli atleti possono essere assegnati a servizi e istituti penitenziari.
Art. 9Il Consiglio Direttivo dell'Astrea è nominato e presieduto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è composto:
§da un Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni di vice presidente;
§dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, consigliere;
•dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, consigliere;
•da due funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, consiglieri.
Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono affidate ad uno dei funzionari del Corpo nominati consiglieri
I funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è convocato di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno, alla fine di ogni semestre. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti e delibera validamente con le stesse modalità di cui sopra.
Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina:
a)il Direttore Sportivo;
b)il Segretario, competente anche per le relazioni esterne e la stampa;
c)l’accompagnatore ufficiale della squadra;
d)il responsabile S.I.A.E..
Tali figure devono essere, di norma, individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Gli incarichi suindicati devono essere riconfermati al termine di ciascuna stagione agonistica.
Art. 10La segreteria operante nell'ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento assicura il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Al funzionamento della Segreteria è addetta, altresì, una o più unità individuate tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Art. 11L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive si avvale dei seguenti fondi:
a)somme stanziate sui capitoli di bilancio passivo del Ministero della Giustizia che consentono l'imputazione della spesa;
b)fondi erogati dall'Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
c)contributi e rimborsi concessi dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C. e da società pubbliche e private;
d)introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in occasione delle gare interne;
e)introiti derivanti dalla cessione dei diritti di immagine per le trasmissioni radio-televisive.
Utilizza gli impianti e le strutture siti in Roma, Via Giuseppe Barellai 135.
Art. 12Gli introiti derivanti dai punti c), d), e) del precedente articolo vengono versati all'Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, che li utilizzerà nel rispetto dei regolamenti della F.I.G.C..
Art. 13L'Attività sportiva non ha finalità di lucro e nessuna spesa o impegno di spesa possono essere assunti a scopo di lucro o comunque per fini diversi da quelli statutari.
Art. 14L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Segretario presenta al Consiglio il rendiconto dell’anno ed il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
Art. l5Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva.
Art. 16Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al Consiglio nella prima seduta appositamente convocata. Le modifiche sono approvate con la presenza di almeno i due terzi dei membri ed a maggioranza dei presenti.
Art. 17Le norme contenute nel presente statuto si applicano anche agli atleti assunti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 2002 n. 132.