Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria
"FIAMME AZZURRE"
S T A T U T O
Art.1
E' costituito il Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria, denominato A. D. Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre .
Art.2
Le finalità del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre sono le seguenti:
contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport;
incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare;
avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili.
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre non persegue fini di lucro.
Art.3
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre , nello svolgimento dell'attività sportiva, si attiene:
alle direttive del Consiglio Direttivo, ovvero, per delega del Presidente, del Presidente delle singole specialità;
alle norme tecniche del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive.
Art.4
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha sede centrale in Roma, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art.5
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre è costituito:
dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che lo presiede;
dal Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con delega alle attività sportive, che svolge funzioni di vice presidente;
dal Direttore Generale del personale e della formazione , consigliere;
dal Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi , consigliere;
dal Responsabile della Segreteria del Gruppo Sportivo, segretario .
Art.6
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, per sua delega, del Vice Presidente, almeno una volta l'anno, per deliberare sulla previsione ed il rendiconto del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.
Art.7
Del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre fanno parte gli atleti delle singole specialità appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Art.8
La posizione di atleta è attestata da un'apposita tessera rilasciata dalla competente Federazione Sportiva, richiesta dal Presidente o da un suo delegato.
Art.9
Gli atleti sono vincolati con il Gruppo Sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria o fino ad una eventuale disposizione in merito del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o di un suo delegato.
Art.10
Sotto il profilo retributivo, nulla compete agli atleti in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art.11
Gli atleti sono esentati da qualsiasi onere economico per l'espletamento dell'attività sportiva.
Art.12
Gli atleti non possono partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive senza la preventiva autorizzazione.
Art.13
Il Gruppo può svolgere le attività previste dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (C.I.S.M.) .
Le attività di cui sopra possono essere integrate previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art.14
Il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si av vale dei seguenti fondi:
a) fondi di bilancio;
b) fondi dell'Ente di Assistenza;
c) contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e delle Società.
Art.15
Nessun impegno di spesa può essere assunto per fini diversi da quelli statutari.
Art.16
Gli atleti possono svolgere attività sportiva soltanto se in possesso dell'idoneità fisica, certificata ai sensi delle vigenti norme e disposizioni.
Art.17
Il presente Statuto viene redatto, letto e sottoscritto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme Azzurre .
Roma, 10 luglio 2002
Il Capo del Dipartimento
Pres. Giovanni Tinebra
Il Vice Capo del Dipartimento
Dott. Emilio di Somma
il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione
Dott. Gaspare Sparacia
Il Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Gen. Enrico Ragosa
Il Resp. del Gruppo Sportivo
Isp. Sup. Giuseppe Mammone
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO l'articolo 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 1990, n.305, recante "l'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n.157, recante "l'Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano";
VISTO l'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
RITENUTO che l'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento del personale, sia come elemento di formazione professionale e morale sia come sviluppo dell'impegno sociale, nonché elemento significativo per il prestigio dell'Amministrazione penitenziaria e per la tutela e conservazione del patrimonio sportivo nazionale;
CONSIDERATO che il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria avviene anche per il tramite del Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre" e che occorre dotare il predetto Gruppo Sportivo di specifico Statuto ;
DECRETA
E' approvato l'unito Statuto del Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria "Fiamme Azzurre", che forma parte integrante del presente decreto.