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La Storia del Corpo -- indietro

Le origini: dal 1817 al 1873
dalle “Famiglie di Giustizia” al Corpo delle Guardie carcerarie

Regie patenti del 1817: nascono le Famiglie di Giustizia
Con la caduta dell’Impero Napoleonico e l’abolizione dei codici francesi del 1791 e del 1810, il Regno Sardo avviò la riforma delle leggi in materia penale.
      Sul versante carcerario, la prima riforma si ebbe con le Regie Patenti del 1817 che approvarono il “Regolamento della Famiglia di Giustizia modificato”, atto di nascita dei custodi delle carceri che, nel Regno d’Italia, assumeranno la denominazione di guardiani. Le carceri furono divise in sette classi, stabilite in base al numero dei custodi destinati a prestarvi servizio.
      A capo di ogni “Famiglia di Giustizia” era posto un ispettore che aveva il compito di controllare l’operato dei custodi e di visitare le carceri più volte durante la settimana “senza prefissione di giorno”.
La Riforma del 1839
Salito al trono Carlo Alberto (1831-1849), tra i primi atti di riforma il nuovo sovrano abolì la tortura della ruota e la confisca dei beni del reo a favore dello Stato, mitigò il supplizio della pena di morte e, accogliendo i suggerimenti illuminati di alcuni consiglieri, abolì i tormenti accessori alla pena del carcere. Nel 1839 fu pubblicato il codice penale che stabiliva una gradazione di pene e apriva la strada alla riforma carceraria.
      Le Regie Patenti del 9 febbraio 1839 introdussero l’agognata riforma delle carceri, stanziando due milioni di lire per la costruzione di nuove carceri centrali e la somma di due milioni per la costruzione e l’adattamento delle carceri centrali, in maniera tale da rendere possibile il lavoro in comune e la segregazione di notte. L’emanazione del Regolamento aprirà la strada a numerosi provvedimenti che avevano l’obiettivo, condiviso da importanti giuristi e filantropi, della rigenerazione morale dei condannati da cui sarebbe derivato anche un vantaggio per la società.
1860-1871: I regolamenti carcerari dopo l’Unita’ d’Italia
Con l’estensione del codice penale sardo del 1859 a tutte le province italiane, il Governo nell’arco di due anni emanò i nuovi regolamenti delle carceri.
      Tra il 1860 e il 1862 vennero emanati ben cinque regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, che vennero così classificati: carceri giudiziarie del Regno (R.D. 27 gennaio 1861, n.4681) - case penali (13 gennaio 1862, n. 413) dipendenti dal ministero dell’Interno - case di relegazione (28 agosto 1862, n. 813) - case di custodia (27 novembre 1862, n. 1018). Con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, fu emanato il R.D. 29 novembre 1866 che sancì il passaggio dei Bagni penali dal Ministero della Marina al Ministero dell’Interno, a partire dal 1° gennaio 1866, destinandovi i condannati ai lavori forzati.
      Il personale in servizio presso questi stabilimenti passò dall’Amministrazione centrale del ministero della Marina a quello dell’Interno.
      I diversi ordini di stabilimenti prevedevano altrettanti organici del personale amministrativo e di custodia. Le Carceri giudiziarie dipendevano dal ministero dell’Interno, erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio di appello e di cassazione, ai condannati alla pena del carcere fino a sei mesi, ai condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere inabili, per motivi di salute, al lavoro nelle case di pena, agli arrestati per disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, per debiti, per i detenuti in transito.
      Le case di pena comprendevano le case di forza destinate ai condannati alla reclusione; i castelli per i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati alla custodia e gli stabilimenti penali esistenti nelle Province Toscane. Alle case di forza erano destinate le donne condannate ai lavori forzati. Il regolamento adottava il sistema della separazione notturna e del lavoro obbligatorio in comune diurno con l’imposizione continua del silenzio assoluto. La pena della relegazione era destinata ai condannati per i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; le case penali di custodia erano destinate ai giovani.
1861 nasce la Direzione generale delle carceri
Nel 1861, con Regio Decreto del 9 ottobre n. 255, fu istituita la Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno, in sostituzione della Divisione dell’Ispettorato generale, creata nel 1849 dal Regno Sardo, al cui vertice era stato posto un ispettore generale e si giunse al primo riordino del relativo personale Primo direttore generale delle carceri del Regno d’Italia fu nominato, nel 1861, l’avvocato Giuseppe Boschi, già ispettore generale, che vi rimase in carica fino al 1870.
      Il decreto 17 novembre 1869 sostituì le precedenti divisioni intitolate alle carceri giudiziarie, alle case penali e ai bagni penali con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto venne appositamente creato per la trattazione degli affari riservati.
      Il R.D. 10 marzo 1871 distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. 8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell’amministrazione generale delle carceri.
1873: nasce il Corpo delle Guardie carcerarie
Il riordino e l’unificazione del personale di custodia si ebbe con la legge 23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2) “Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena”, che emanò il Regolamento 27 luglio 1873 “pel corpo delle guardie carcerarie”. Il regolamento stabiliva le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia e introduceva la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano. Il corpo delle guardie carcerarie era organizzato militarmente.
      Per la prima volta il governo affrontava le problematiche del personale di custodia delle carceri estrapolando la materia che precedentemente era stata affrontata unitamente ai regolamenti generali delle carceri giudiziarie e case di pena del Regno.
      L’avere attribuito lo status militare al corpo di custodia comportava che per gli appartenenti ad essi venissero sottoposti al codice militare in caso di infrazioni quali diserzione e insubordinazione.
La prima scuola delle Guardie carcerarie
L’esigenza di istituire la scuola per gli allievi guardie fu posta dal regolamento del personale del 1873, che riorganizzava il personale di custodia richiedendo specifici requisiti e assegnando precise competenze. Il regolamento istitutivo della scuola fu emanato con R. D. n. 1510 (serie 2) 27 luglio 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell’ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e fu inaugurata il 15 luglio 1875.
      La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell’obbligo che hanno verso la Società di cooperare all’emendamento del condannato.
      La scuola poteva ospitare centocinquanta allievi, che venivano divisi in tre sezioni, ognuna delle quali era composta da squadre di dieci o quindici uomini. A capo delle sezioni erano posti i sottocapi e a capo delle squadre gli appuntati.
      Le scuole per l’istruzione teorico-pratica delle guardie carcerarie in prova (in esperimento nel testo originale) furono istituite, laddove era possibile, in località sedi di carceri giudiziarie. La direzione delle scuole era affidata a funzionari dell’Amministrazione penitenziaria. La durata del corso era di sei mesi, anche se le guardie potevano essere dichiarate idonee prima della fine del corso.
 
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