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La Storia del Corpo -- indietro

Dal 1873 al 1890
nasce il Corpo degli agenti di custodia

Il Corpo delle guardie carcerarie, istituto con il regolamento del 1873, fu riformato dal R.D. n. 7011, 6 luglio 1890, che istituì il Corpo degli agenti di custodia.
      Nell’anno della riforma il personale di custodia era costituito da 5.280 unità, vale a dire il nove per cento della popolazione detenuta. Lo stato critico degli stabilimenti penitenziari e le esigenze di custodia determinate dai numerosi detenuti adibiti ai lavori all’aperto, rendevano insufficiente l’organico degli agenti di custodia, le cui condizioni di lavoro continuavano ad essere massacranti e insufficientemente retribuite, a queste difficoltà si aggiungeva il rigido sistema di disciplina cui era sottoposto il personale. Aspetti critici che avevano inevitabilmente riflessi negativi sul funzionamento dell’intero sistema penitenziario, infatti, come rivelava Beltrani-Scalia «non bisogna dimenticare che la regolare applicazione di tutto un sistema penitenziario esige un personale numeroso e scelto: persuadersi che un uomo difficilmente può rimanere per un servizio faticoso come è quello della custodia dei detenuti, per più di 10 o 12 ore al giorno». (BELTRANI-SCALIA, 1891: LVII)
      Le norme contenute nell’ordinamento degli agenti di custodia introdussero alcune novità per tentare di elevare i requisiti per l’ arruolamento nel Corpo, il cui compito era indicato nell’art. 1 «Il Corpo degli Agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali, succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli Stabilimenti penali o lavoranti all’aperto; i minorenni nei Riformatori governativi. Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna negli Stabilimenti suddetti». Nelle carceri femminili il servizio era svolto da suore o da guardiane (art. 3), queste ultime erano scelte tra mogli, congiunte e vedove degli agenti. Per la prima volta fu istituito il servizio a cavallo degli Agenti di custodia, destinato al servizio di sorveglianza nelle colonie agricole e nelle località in cui i condannati lavoravano all’aperto. Agenti “barcaiuoli” erano previsti negli stabilimenti che richiedevano il servizio di barche (art. 5). L’Ordinamento introdusse le nuove qualifiche di assistenti e capi d’arte, farmacisti, telegrafisti, scritturali da attribuire agli Agenti in possesso di specifici requisiti culturali; il senso di questa innovazione lo spiegava Beltrani-Scalia «è agevole comprendere le ragioni che han suggerito queste diverse modalità di servizio, colle quali si è procurato di favorire gli arruolamenti e di combattere i pregiudizi, che anche ai dì nostri, allontanano dal Corpo delle Guardie qualche buon elemento».(BELTRANI SCALIA, OP. CIT.: LVII)
      L’arruolamento degli Agenti avveniva, di preferenza, tra i militari in congedo illimitato, celibi o vedovi senza figli. Tra i requisiti era richiesta l’età non superiore ai 40 anni e non meno di 24, saper leggere, scrivere e far di conto. Permaneva l’obbligo di contrarre matrimonio non prima degli otto anni di servizio, una dote in comune di 3.000 lire, buona condotta e previo permesso del ministero. Dopo l’arruolamento l’agente seguiva un corso di istruzione teorico-pratica nelle sezioni scuole organizzate presso alcuni stabilimenti penali, che andarono a sostituire la scuola aperta nel 1873 presso il monastero romano di “Regina Coeli”.
      L’ordinamento militare attribuito al Corpo degli Agenti di custodia determinò di conseguenza l’applicazione di regole e di un sistema disciplinare militare estremamente rigido. Vigeva il divieto di pronunciare parole ingiuriose verso i detenuti e di infliggere punizioni in assenza di ordini superiori e di mostrarsi “longanimi” senza, però, compromettere la sicurezza dell’istituto e la dignità del Corpo. L’uso della armi era consentito solo in casi di pericolo, ovvero per sedare rivolte e impedire le evasioni dei detenuti, se questi non si fermavano alla prima intimazione. L’ordinamento concedeva all’agente «almeno due ore al giorno di uscita e una mezza giornata libera ogni quindici giorni. Inoltre egli può chiedere ed ottenere quindici giorni di licenza all’anno» concessi solo dopo il primo anno di servizio. Durante il servizio vigeva il divieto di fumare, l’obbligo di parlare in lingua italiana e di rivolgersi con il lei al subalterno. Il capo II dell’ordinamento dettava i modi di comportamento, impostati alla sottomissione ai superiori e a un contegno rispettoso della divisa.
      Si assiste, così, al tentativo di elevare il livello culturale del personale che entrava a far parte del Corpo degli Agenti di custodia, attraverso l’attribuzione di nuove qualifiche e la richiesta di requisiti culturali adeguati, il cui scopo era quello di «rialzare il prestigio degli impiegati governativi, perché bandisce dagli uffici la classe dei così detti “scrivanelli”, che sono talvolta i peggiori condannati, istigatori e complici di disordini, quando non possono diventare i despoti degli stabilimenti nei quali si trovano» (BELTRANI-SCALIA, OP. CIT.). Un tentativo, quindi, per combattere la corruzione derivante dall’attribuire posizioni di vantaggio ai detenuti. Anche la regola di mandare in pensione il personale dopo venti anni di servizio era stata dettata dal rigore del servizio, che procurava un precoce logoramento.
      L’ordinamento conservava il rigore disciplinare delle punizioni inflitte agli Agenti responsabili di infrazioni, che prevedevano: ammonizione, arresti semplici (con divieto di uscire dallo stabilimento e perdita di un quarto della paga), arresti in sala di disciplina (con pancaccio, divieto di fumare, scrivere, ricevere visite, paga dimezzata); arresti di rigore (da dieci a trenta giorni, in sala di disciplina, vitto limitato a due razioni di pane al giorno, una minestra ogni due giorni, perdita di due terzi della paga); sospensione della classe e del grado da uno a tre mesi; retrocessione di classe; perdita del grado; dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal Corpo.
1907: modifiche al regolamento
L’ intervento legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale è il R.D. 24 marzo 1907, n. 150, con cui si approvava il nuovo Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia. Nessuna modifica sostanziale fu apportata al Regolamento del 1890.
Il primo dopoguerra
Gli anni successivi alla prima guerra mondiale non registrarono alcun provvedimento di rilievo nel settore penitenziario.
      Grande preoccupazione destavano le agitazione degli Agenti di custodia che, nonostante i tentativi di migliorarne le condizioni economiche e lavorative messi in atto negli anni precedenti, avevano validi motivi per avanzare rivendicazioni.
      La circolare 5 febbraio 1922, a firma del direttore generale Spano, stabilì l’impiego degli agenti secondo le loro attitudini, l’organico fu distinto in cinque categorie: generici, infermieri, scritturali, sorveglianti di minorenni, mestieranti.
      Una nuova riforma del Corpo degli agenti di custodia fu emanata con r.d. 19 febbraio 1922 n. 393, ma ancora una volta con scarsi risultati sul piano del miglioramento della condizione dei detenuti.
      Nel 1922 fu stabilito il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal ministero dell’Interno al ministero di Grazia e giustizia. La motivazione ufficiale di questo passaggio fu stabilita in base al principio che «nessun ministero può avere competenza per regolare e vigilare l’esecuzione delle sentenze di condanna, massime nei riguardi delle pene carcerarie, meglio di quello della giustizia, preposto all’amministrazione della medesima». Con Regio Decreto 5 aprile 1928, n. 828 la direzione generale delle carceri e dei riformatori assume la nuova denominazione di Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena.
Il Regolamento del 1937
Il Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, seppure modificato negli anni successivi per adeguare le norme contenute al sistema democratico e alla nuova concezione del carcere sancita dalla riforma penitenziaria del 1975, è rimasto in vigore fino al 1990.
      Il Regolamento del 1937 assegnava al Corpo il compito di assicurare l’ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena (art.1), con un generico riferimento ai fini trattamentali per il riadattamento sociale dei detenuti: “Gli agenti... debbono aver presente che i mezzi di coazione nell’esecuzione mirano nello stesso tempo a punire e a riadattare il condannato alla vita sociale”.
     
 
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